Le Associazioni

Le associazioni, interessante forma aggregativa. Vediamo brevemente cosa sono e come possono essere strutturate. Un valido spunto per iniziare qualche attività?

Nell’ordinamento giuridico italiano l’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L’associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo. Con il contratto associativo (l’atto costitutivo), due o più soggetti si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non economico.

Le associazioni non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commericiale, quindi possono pagare meno tasse. Un regime agevolato hanno anche le associazioni che chiedono il riconoscimento come ONLUS (Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale).

L’associazione si distingue da altre forme associative quali:
Il comitato, anch’esso a base personale, costituito per un unico scopo limitato nel tempo;
la fondazione, caratterizzata esclusivamente dall’elemento patrimoniale.

Degli  elementi generali comuni ad ogni tipo di associazione vale la pena ricordare:
l’elemento teleologico, dato dall’esistenza dello scopo comune (non lucrativo, cooperativo od altro per cui è prevista dalla legge una forma diversa) cui tendono le attività di tutti i partecipanti.
È questo l’elemento fondamentale dell’associazione, costituendo la ragione essenziale del suo sorgere, il legame che unisce le varie attività dei singoli, e la causa dell’estinzione (nel momento del suo raggiungimento) della associazione;
l’elemento oggettivo, dato dal contributo (in natura, in denaro, in prestazione lavorativa, ecc.) che ciascun individuo apporta per il raggiungimento dello scopo comune. Un patrimonio è necessario solo per l’associazione riconosciuta;
elemento materiale, rappresentato dall’organizzazione (fissata dagli accordi degli associati), cioè dalla nomina di organi rappresentativi e dalla divisione dei compiti tra i soggetti associati.

Le associazioni possono avere caratteristiche e finalità di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo ecc.

L’ordinamento italiano identifica nel codice civile DUE principali categorie nelle quali ricondurre le associazioni:
associazioni riconosciute come persone giuridiche;
associazioni non riconosciute come persone giuridiche.

In quest’ultima categoria rientrano la maggior parte delle associazioni, considerati gli oneri che comporta il riconoscimento.  L’associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi diversi, dai più modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni e con gestione di notevoli mezzi finanziari: ad oggi due tra le formazioni sociali più importanti, ossia i partiti ed i sindacati rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute.

L’associazione viene formalizzata in un contratto composto da due elementi distinti ma giuridicamente di natura unitaria, che sono:

l’Atto costitutivo documento che sancisce la nascita dell’associazione e manifesta il comune scopo, di natura ideale, delle due o più persone formanti l’associazione;

lo Statuto – pone le regole di base per la vita interna dell’associazione e l’organizzazione delle future attività.

La struttura organizzativa prevede la presenza di almeno due soci e due organi essenziali alla vita associativa:

 l’assemblea: vi partecipano con pieni diritti tutti i soci, delibera la volontà dell’associazione, sceglie attività e tempi di loro realizzazione, elegge gli amministratori, approva annualmente il bilancio, se necessario modifica l’atto costitutivo o statuto e decreta lo scioglimento dell’associazione;

l’organo di amministrazione ossia il Consiglio (o Comitato) Direttivo, cui spetta dare esecuzione alle delibere dell’assemblea, prendere le decisioni operative e organizzare l’attività. È composto dal Presidente dell’associazione e, di solito, da un tesoriere ed un segretario.

Fonte
Wikipedia
Portale Giovani Prato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *